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L’attività informativa

Il datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili riguardo al conferimento del TFR maturando.
Ai lavoratori dovranno essere forniti, secondo modalità e tempistiche stabilite dai decreti attuativi della legge Finanziaria 2007 in tema di TFR, appositi moduli in cui formalizzare le proprie scelte (tali moduli sono contenuti nel decreto interministeriale ex articolo 1, comma 765 legge 296/06 del 30 gennaio 2007).

Lo smobilizzo del TFR

Tutte le imprese sono tenute a seguire le scelte espresse dal proprio lavoratore. A seconda del numero dei dipendenti in forza all’azienda e della data d’iscrizione del lavoratore alla previdenza obbligatoria (prima o dopo il 29 aprile 1993), però, i doveri del datore di lavoro variano. Ecco come:


1. Lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a un Istituto di previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993

Al 31 dicembre 2006 iscritti a forme pensionistiche complementari


Modalità di scelta esplicita

Il lavoratore esprime la volontà di:

  • mantenere il residuo TFR maturando in regime di retribuzione differita.
    Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti: il residuo TFR maturando rimarrà in azienda.
    Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti: il datore di lavoro dovrà versare il residuo TFR maturando al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

  • conferire il residuo TFR maturando alla previdenza complementare.
    Il residuo TFR maturando dovrà essere versato alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce.

Modalità di scelta tacita

  • Il lavoratore non esprime alcuna volontà:
    il datore di lavoro dovrà versare il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce.


Al 31 dicembre 2006 non iscritti a forme pensionistiche complementari

Modalità di scelta esplicita

Il lavoratore esprime la volontà di:

  • mantenere il TFR maturando in regime di retribuzione differita.
    Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti: il TFR maturando rimarrà in azienda.
    Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti: il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

  • aderire alla previdenza complementare.
    Il TFR maturando dovrà essere versato nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi oppure in misura non inferiore al 50%, se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR.


Modalità di scelta tacita

Il lavoratore non esprime alcuna volontà: il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando al:

  • Fondo Pensione negoziale (o di categoria)
  • Fondo scelto in base agli accordi collettivi dell’azienda
  • Fondo scelto dalla maggioranza dei dipendenti, in presenza di più forme di previdenza complementare.

Se non sono applicabilili le ipotesi di cui sopra:

  • forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (FondINPS).


2. Lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a un Istituto di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

Modalità di scelta esplicita

Il lavoratore esprime la volontà di:

  • mantenere il TFR maturando in regime di retribuzione differita.
    Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti: il TFR maturando rimarrà in azienda.
    Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti: il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

  • aderire alla previdenza complementare.
    il TFR maturando dovrà essere versato alla forma di previdenza complementare liberamente scelta.

Modalità di scelta tacita

Il lavoratore non esprime alcuna volontà:

il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando al:

  • Fondo Pensione negoziale (o di categoria)
  • Fondo scelto in base agli accordi collettivi dell’azienda
  • Fondo scelto dalla maggioranza dei dipendenti, in presenza di più forme di previdenza complementare.
    Se non sono applicabilili le ipotesi di cui sopra:
  • Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (FondINPS).

 

 

Vantaggi

Incentivi fiscali

Il D. Lgs. 252/2005 introduce una riforma che prevede tre incentivi (cosiddette misure di compensazione) destinati alle imprese per bilanciare la perdita derivante dal mancato utilizzo del TFR come mezzo di autofinanziamento.
Queste misure valgono per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di lavoratori assunti.

In vigore dal 2007:

  • 1) deducibilità fiscale pari al 4% del TFR versato ai Fondi Pensione o all’INPS per le imprese con più di 50 addetti che sale al 6% per le imprese fino a 49 addetti
  • 2) esonero del versamento del contributo INPS (0,2%) al Fondo di garanzia TFR con il riferimento al TFR versato ai Fondi Pensione o all’INPS.

Dal 2008:

  • 3) sgravio contributivo di misura variabile (dal 0,19% nel 2008 allo 0,28% a partire dal 2014).

 

 

Soluzioni previdenziali

Fondo Pensione negoziale (o chiuso)

Nascono da contratti o accordi collettivi o da un regolamento aziendale. L’investimento dei contributi versati dai lavoratori aderenti viene affidato a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria (banche, compagnie di assicurazione, SIM ecc.).

Fondo Pensione aperto

Istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio le quali si occupano anche della gestione finanziaria del Fondo. Vi possono accedere tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, in forma individuale o collettiva.

Fondo Pensione preesistente

Si tratta di alcune tipologie di Fondi creati precedentemente al 15 novembre 1992. Rappresentano forme pensionistiche complementari la cui adesione è esclusivamente collettiva e i destinatari sono individuati da accordi aziendali o interaziendali.

Contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP)

Si tratta di Polizze che possono essere stipulate dal singolo lavoratore direttamente con le imprese di assicurazione.

Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (FondINPS)

Questo Fondo raccoglierà le quote TFR di quei lavoratori che non effettueranno una scelta esplicita (silenzio-assenso) circa il proprio TFR maturando e che non dispongono di una forma pensionistica collettiva di riferimento.
Viene amministrato da un comitato che assicura una equa partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro che sono nominati direttamente dal ministero del lavoro.


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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto.