Lavoratore dipendente
Cosa fare
Le scelte possibili
A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i dipendenti del settore
privato devono esprimersi sulla destinazione del proprio TFR
(la riforma considera esclusivamente il TFR maturando).
Per scegliere c’è tempo fino al 30 giugno 2007.
Ecco le possibilità:
1. modalità di scelta tacita (silenzio-assenso)
Possibili destinazioni del TFR:
- Fondo Pensione negoziale (o di categoria)
- Fondo scelto in base agli accordi collettivi dell’azienda
- Fondo scelto dalla maggioranza dei dipendenti, in presenza
di più forme di previdenza complementare
Se non sono applicabilili le ipotesi di cui sopra:
- Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS
(FondINPS).
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà in azienda.
2. modalità di scelta esplicita
Possibili scelte:
- conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare
- mantenere il TFR maturando in azienda.
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà in
azienda.
Vantaggi
I vantaggi fiscali in fase contributiva
Chi sceglie di aderire ad una forma di previdenza complementare
può usufruire di una serie di agevolazioni fiscali previste
dalla riforma:
Deducibilità nella fase contributiva
- deducibilità dei contributi dal reddito complessivo
fino a 5.164,57 euro
- deducibilità dei contributi versati fino a 5.164,57
euro anche per le persone a carico
- regime di deducibilità agevolato per i giovani
di primo impiego.
Prestazioni delle forme di previdenza complementare
Raggiunta l’età pensionabile, il lavoratore può
decidere se ricevere:
- l’erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile,
ottenuta convertendo il valore del capitale accumulato (montante)
oppure
- la liquidazione di un capitale, con il limite del
50% del valore maturato, e la restante parte in rendita
vitalizia rivalutabile.
Fiscalità delle prestazioni
Ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta
di 0,30 % per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione
al Fondo Pensione, con un limite massimo del 6% (caso che si
verificherà dopo 35 anni di partecipazione, quando l’aliquota
potrà così ridursi al 9%) applicata sulla parte
imponibile netta delle prestazioni pensionistiche complementari
erogate sia in rendita che in capitale.
Trasferimenti e riscatti
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari,
ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, stabiliscono la possibilità di:
- trasferire l’intera posizione individuale maturata
ad un’altra forma di previdenza complementare
- riscatto parziale (50% della posizione maturata) dopo
un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore
a 48 mesi<
- riscatto totale (100% della posizione maturata) per
i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito
di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
Premorienza dell’aderente
In caso di morte dell’aderente prima della maturazione
del diritto alla forma pensionistica complementare, l’intera
posizione individuale maturata è riscattata da parte
di eredi o di beneficiari designati dallo stesso.
Le anticipazioni
Chi aderisce ad una forma di previdenza complementare può
ottenere parte della posizione individuale maturata per specifiche
esigenze.
Fino al 75%:
- per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- per l’acquisto della prima casa per sé
o per i propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione
- per interventi di manutenzione, ristrutturazione,
restauro e risanamento conservativo della prima casa
dell’aderente o dei propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione.
Fino al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti, decorsi
8 anni d’iscrizione.
Fiscalità delle anticipazioni
Imposta del 15%, che descresce fino al 9%a seconda
della permanenza nella forma di previdenza, applicata sulle
anticipazioni richieste per spese sanitarie.
Imposta del 23% applicata sulle anticipazioni
richieste per l’acquisto della prima casa o interventi
di manutenzione e per ogni altra esigenza.
Soluzioni previdenziali
I lavoratori dipendenti che decidono di destinare il proprio
TFR maturando alla previdenza integrativa possono scegliere
tra:
Fondo Pensione negoziale (o chiuso)
Nascono da contratti o accordi collettivi o da un regolamento
aziendale. L’investimento dei contributi versati dai lavoratori
aderenti viene affidate a soggetti esterni specializzati nella
gestione finanziaria (banche, compagnie di assicurazione, SIM
ecc.).
Fondo Pensione aperto
Istituiti direttamente da banche, società di intermediazione
mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione
del risparmio le quali si occupano anche della gestione finanziaria
del Fondo. Vi possono accedere tutti i lavoratori di qualsiasi
categoria, in forma individuale o collettiva.
Fondo Pensione preesistente
Si tratta di alcune tipologie di Fondi creati precedentemente
al 15 novembre 1992. Rappresentano forme pensionistiche
complementari la cui adesione è esclusivamente collettiva
e i destinatari sono individuati da accordi aziendali o interaziendali.
Contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale
(PIP)
Si tratta di Polizze che possono essere stipulate dal singolo
lavoratore direttamente con le imprese di assicurazione.
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