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Lavoratore dipendente

Cosa fare

Le scelte possibili

A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i dipendenti del settore privato devono esprimersi sulla destinazione del proprio TFR (la riforma considera esclusivamente il TFR maturando). Per scegliere c’è tempo fino al 30 giugno 2007.


Ecco le possibilità:

1. modalità di scelta tacita (silenzio-assenso)
Possibili destinazioni del TFR:

  • Fondo Pensione negoziale (o di categoria)
  • Fondo scelto in base agli accordi collettivi dell’azienda
  • Fondo scelto dalla maggioranza dei dipendenti, in presenza di più forme di previdenza complementare
    Se non sono applicabilili le ipotesi di cui sopra:
  • Forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (FondINPS).

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà in azienda.


2. modalità di scelta esplicita
Possibili scelte:

  • conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare
  • mantenere il TFR maturando in azienda.

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà in azienda.

 

 

Vantaggi

I vantaggi fiscali in fase contributiva

Chi sceglie di aderire ad una forma di previdenza complementare può usufruire di una serie di agevolazioni fiscali previste dalla riforma:

Deducibilità nella fase contributiva

  • deducibilità dei contributi dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro
  • deducibilità dei contributi versati fino a 5.164,57 euro anche per le persone a carico
  • regime di deducibilità agevolato per i giovani di primo impiego.

Prestazioni delle forme di previdenza complementare

Raggiunta l’età pensionabile, il lavoratore può decidere se ricevere:

  • l’erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile, ottenuta convertendo il valore del capitale accumulato (montante)
    oppure
  • la liquidazione di un capitale, con il limite del 50% del valore maturato, e la restante parte in rendita vitalizia rivalutabile.

NB: qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la liquidazione può avvenire totalmente (100%) sottoforma di capitale.

Fiscalità delle prestazioni

Ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 % per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione al Fondo Pensione, con un limite massimo del 6% (caso che si verificherà dopo 35 anni di partecipazione, quando l’aliquota potrà così ridursi al 9%) applicata sulla parte imponibile netta delle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in rendita che in capitale.


Trasferimenti e riscatti

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabiliscono la possibilità di:

  • trasferire l’intera posizione individuale maturata ad un’altra forma di previdenza complementare
  • riscatto parziale (50% della posizione maturata) dopo un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi<
  • riscatto totale (100% della posizione maturata) per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.

Premorienza dell’aderente

In caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla forma pensionistica complementare, l’intera posizione individuale maturata è riscattata da parte di eredi o di beneficiari designati dallo stesso.


Le anticipazioni

Chi aderisce ad una forma di previdenza complementare può ottenere parte della posizione individuale maturata per specifiche esigenze.
Fino al 75%:
- per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione
- per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo della prima casa dell’aderente o dei propri figli, decorsi 8 anni d’iscrizione.
Fino al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti, decorsi 8 anni d’iscrizione.

Fiscalità delle anticipazioni

Imposta del 15%, che descresce fino al 9%a seconda della permanenza nella forma di previdenza, applicata sulle anticipazioni richieste per spese sanitarie.
Imposta del 23% applicata sulle anticipazioni richieste per l’acquisto della prima casa o interventi di manutenzione e per ogni altra esigenza.

 

 

Soluzioni previdenziali

I lavoratori dipendenti che decidono di destinare il proprio TFR maturando alla previdenza integrativa possono scegliere tra:

Fondo Pensione negoziale (o chiuso)

Nascono da contratti o accordi collettivi o da un regolamento aziendale. L’investimento dei contributi versati dai lavoratori aderenti viene affidate a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria (banche, compagnie di assicurazione, SIM ecc.).

Fondo Pensione aperto

Istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio le quali si occupano anche della gestione finanziaria del Fondo. Vi possono accedere tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, in forma individuale o collettiva.

Fondo Pensione preesistente

Si tratta di alcune tipologie di Fondi creati precedentemente al 15 novembre 1992. Rappresentano forme pensionistiche complementari la cui adesione è esclusivamente collettiva e i destinatari sono individuati da accordi aziendali o interaziendali.

Contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP)

Si tratta di Polizze che possono essere stipulate dal singolo lavoratore direttamente con le imprese di assicurazione.


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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto.